Legge 899/1934
Art. 6
Articolo 6. Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «commissione», ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana. Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o piu' autorita', prevale il giudizio dell'ultima autorita'. Solo i membri della «commissione centrale di avanzamento» e quelli della «commissione speciale» di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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