Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 5
Legge 899/1934

Art. 5

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/5parte di Legge 899/1934
Articolo 5. Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata o maggiore generale incluso, concorrono le autorita' giudicatrici prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono: un giudizio di 1° grado; un giudizio di 2° grado; e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, un giudizio di 3° grado. L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo. Pero', per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonche' per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio decisivo e' pronunciato al Ministro per la guerra. Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme negli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame: il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.