Legge 899/1934
Art. 4
Articolo 4. L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianita' od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come e' indicato nelle tabelle A e B. L'avanzamento ad anzianita' si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli. L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua: a) se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23; b) se a scelta speciale, od a scelta per meriti eccezionali, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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