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Legge 899/1934

Art. 3

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/3parte di Legge 899/1934
Articolo 3. I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieri e genio, sono inscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianita', senza distinzione di provenienza. All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

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