Legge 899/1934
Art. 3
Articolo 3. I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieri e genio, sono inscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianita', senza distinzione di provenienza. All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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