Legge 899/1934
Art. 2
Articolo 2. L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di: a) generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.; b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni; c) tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali). per i ruoli di mobilitazione; d) tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze de genio; e) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato; f) maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico; g) colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi; h) colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari; i) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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