Legge 899/1934
Art. 1
Articolo 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado; b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore. L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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