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Legge 899/1934

Art. 7

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/7parte di Legge 899/1934
Articolo 7. Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonche' dei generali delle categorie in congedo, e' costituita una «commissione centrale di avanzamento». Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo e' costituita una «commissione speciale di avanzamento».

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