Legge 899/1934
Art. 7
Articolo 7. Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonche' dei generali delle categorie in congedo, e' costituita una «commissione centrale di avanzamento». Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo e' costituita una «commissione speciale di avanzamento».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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