Legge 899/1934
Art. 57
Articolo 57. Il tenente colonnello chimico-farmacista che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, e' preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneita', nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto. Le autorita' giudicatrici si pronunciano con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 55. Il tenente colonnello chimico-farmacista non prescelto per l'avanzamento e' collocato fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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