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Legge 899/1934

Art. 56

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/56parte di Legge 899/1934
Articolo 56. I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneita', per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto. Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorita' giudicatrici pronunciano il proprio giudizio. I non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

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