Legge 899/1934
Art. 58
Articolo 58. L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianita' ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalita' relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento. All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso i uno dei seguenti requisiti: a) abbiano superato appositi esami; b) abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra; c) abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore; d) abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria. Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneita' saranno fissati con decreto Reale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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