Legge 899/1934
Art. 51
Articolo 51. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, non prescelti l'avanzamento, sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado e la stessa anzianita', su designazione del Ministro per guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili. Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme di cui agli articoli 26 e 29. I capitani dei CC. RR. e quelli dei corpi, non prescelti l'avanzamento, sono collocati fuori organico, con le norme cui ai citati articoli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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