Legge 899/1934
Art. 50
Articolo 50. Qualora un capitano dei CC. RR. o di uno dei ruoli comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneita', le autorita' giudicatrici potranno - in via eccezionale - proporlo per l'avanzamento purche': - abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a meta' del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49; - abbia ottenuto un punto di classifica elevato; - possegga, in modo spiccato, le qualita' necessarie le funzioni del grado superiore. Il giudizio decisivo sulle proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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