Legge 899/1934
Art. 49
Articolo 49. Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi decreto Reale. A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale. Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio. Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, di aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor Quinto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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