Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 48
Legge 899/1934

Art. 48

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/48parte di Legge 899/1934
Articolo 48. Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.