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Legge 899/1934

Art. 47

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/47parte di Legge 899/1934
Articolo 47. Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli secondo norme da stabilirsi con decreto Reale. La suddetta classifica e' effettuata dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento. Le autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di 2°, ed eventualmente di 3° grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorita' precedenti. I punti decisivi sono assegnati da apposite commissioni minate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capi e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli. Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati non prescelti i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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