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Legge 899/1934

Art. 46

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/46parte di Legge 899/1934
Articolo 46. Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianita', i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale. Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneita' stabilito nel detto decreto non sono prescelti per l'avanzamento per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami.

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