Legge 899/1934
Art. 45
Articolo 45. La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianita' in seguito al solo giudizio delle autorita' giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente. I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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