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Legge 899/1934

Art. 45

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/45parte di Legge 899/1934
Articolo 45. La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianita' in seguito al solo giudizio delle autorita' giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente. I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.

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