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Legge 899/1934

Art. 52

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/52parte di Legge 899/1934
Articolo 52. I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento. Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, non prescelti per l'avanzamento, sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado ed anzianita', su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili. Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29. I maggiori dei CC. RR. e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

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