Legge 899/1934
Art. 186
Articolo 186. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio - prima dell'entrata in vigore della presente legge - saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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