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Legge 899/1934

Art. 186

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/186parte di Legge 899/1934
Articolo 186. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio - prima dell'entrata in vigore della presente legge - saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

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