Legge 899/1934
Art. 187
Articolo 187. Qualora - eccezionalmente - un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di «a disposizione» o di «fuori organico», di cui agli articoli 106 e 108, sara' trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto. Ma cio' solamente nel caso in cui il collocamento «a disposizione» o «fuori organico» non sia stato concesso a domanda.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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