Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 185
Legge 899/1934

Art. 185

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/185parte di Legge 899/1934
Articolo 185. Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, dovranno - in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo - avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire promozione: a) colonnelli: 5 anni; b) tenenti: 8 anni ad anzianita'; 7 anni a scelta speciale; Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 184 Art. 186 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.