Legge 899/1934
Art. 185
Articolo 185. Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, dovranno - in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo - avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire promozione: a) colonnelli: 5 anni; b) tenenti: 8 anni ad anzianita'; 7 anni a scelta speciale; Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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