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Legge 899/1934

Art. 184

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/184parte di Legge 899/1934
Articolo 184. Il periodo di permanenza nelle posizioni di a disposizione e fuori organico, di cui a precedente titolo XIII, e fissato in anni cinque per ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

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