Legge 899/1934
Art. 184
Articolo 184. Il periodo di permanenza nelle posizioni di a disposizione e fuori organico, di cui a precedente titolo XIII, e fissato in anni cinque per ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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