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Legge 899/1934

Art. 183

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/183parte di Legge 899/1934
Articolo 183. Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola, di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 e' concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta: 1° - se maggiori: un vantaggio - con spostamento di posti nel ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sara' aumentato del 6% del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sara' effettuata riduzione alcuna; 2° - se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1918 e precedenti; ovvero, qualora risulti piu' favorevole, un vantaggio - con spostamento di posti nel ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sara' aumentato dell'8% del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga. Se, nel calcolare detto spostamento, si dovra' passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sara' ridotta di un quinto. Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potra' oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, gia' piu' anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

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