Legge 899/1934
Art. 162
Articolo 162. Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti alle promozioni dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 160. Pero', in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai tenenti che pur non avendo i requisiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 160 abbiano acquisito diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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