Legge 899/1934
Art. 163
Articolo 163. I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione: a) nel primo nono, se promovibili ad avanzamento anticipato; b) nel primo ottavo, se promovibili a scelta speciale per esami. Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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