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Legge 899/1934

Art. 161

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/161parte di Legge 899/1934
Articolo 161. Per concorrere agli esami per avanzamento anticipato di cui al comma a) del precedente articolo i tenenti - ne facciano o no domanda - debbono essere designati dalle autorita' giudicatrici, con le norme dell'articolo 59. Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale. I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

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