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Legge 899/1934

Art. 160

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/160parte di Legge 899/1934
Articolo 160. I tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - che non appartengano ai depositi cavalli stallon - nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921, od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento: a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 161; b) a scelta speciale per esami. Gli anzidetti tenenti, per conseguire l 'avanzamento di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre debbono avere comandato complessivamente, per almeno due anni, ed in modo lodevole. Il reparto corrispondente al proprio grado. I tenenti che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata dello autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra. Per coloro che concorreranno all'avanzamento di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovra' essere di tre anni anziche' di due.

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