Legge 899/1934
Art. 159 — Articolo 159: I capitani (esclusi quelli dei C.C
Art. 159. Articolo 159: I capitani (esclusi quelli dei C.C. R.R.) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918; ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154. Le promozioni di' cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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