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Legge 899/1934

Art. 158

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/158parte di Legge 899/1934
Articolo 158. Gli attuali capitani dei servizi tecnici, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154, sono promossi quando siano entrati nelle aliquote del rispettivo ruolo di comando sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione: - nel primo sesto, se promovibili ad avanzamento anticipato; - ne primo quinto, se promovibili a scelta speciale per esami; - nel primo quarto, se abbiano superato i corsi superiori tecnici di artiglieria o del genio. Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva piu' capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precedera' nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami o ad avanzamento anticipato. Il capitano che ha superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale, precedera'; a sua volta, il pari grado promosso ad avanzamento anticipato.

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