Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 132
Legge 899/1934

Art. 132

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/132parte di Legge 899/1934
Articolo 132. In tempo di guerra: a) le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti; b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi; c) non si applicano agli ufficiali ne' i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, ne' i periodi di permanenza minima nei grado, di cui all'articolo 33; d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 131 Art. 133 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.