Legge 899/1934
Art. 131
Articolo 131. In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione): a) promozioni straordinarie per merito di guerra; b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali. Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando. I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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