Legge 899/1934
Art. 130
Articolo 130. Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso. Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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