Legge 899/1934
Art. 133
Articolo 133. La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determino' la proposta anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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