Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 133
Legge 899/1934

Art. 133

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/133parte di Legge 899/1934
Articolo 133. La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determino' la proposta anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 132 Art. 134 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.