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Legge 899/1934

Art. 111

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/111parte di Legge 899/1934
Articolo 111. Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257 con le seguenti avvertenze: a) per l'accertamento della promovibilita' l'ufficiale riassunto non e', in alcun caso, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale; b) l'ufficiale riassunto puo' conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello' senza che a lui vengano applicati i limiti di promovibilita'; c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera b), ne puo' conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello e con le limitazioni di cui alle successive lettere e) ed f), qualora si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorita' da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra; d) il colonnello riassunto puo' essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 94 senza che per lui occorrano i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo predetto; e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, e' preso in esame per l'avanzamento quando e' giudicato l'ufficiale in servizio permanente effettivo di pari anzianita' assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene e che dopo l'entrata in vigore della presente legge non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, e' promosso quando sia promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo; f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianita' assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, e' promosso quando siano stati promossi ad anzianita', od a scelta ordinaria tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti; g) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta non prescelto per l'avanzamento, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente non prescelto e' collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

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