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Legge 899/1934

Art. 110

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/110parte di Legge 899/1934
Articolo 110. Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento a disposizione (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purche' non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle. Gli ufficiali collocati a disposizione d'autorita' od a domanda - se prescelti per l'avanzamento - conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, pero', conseguire promozioni i generali ed i colonnelli collocati a disposizione perche' non prescelti per l'avanzamento, finche' permangono in tale posizione. Gli ufficiali collocati fuori organico d'autorita' non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli collocati fuori organico a domanda possono, invece, conseguirla a loro turno, se prescelti per l'avanzamento, con le norme e modalita' stabilite nel regolamento.

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