Legge 899/1934
Art. 112
Articolo 112. Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita': 1° ufficiali dei CC. RR.; 2° ufficiali di fanteria; 3° ufficiali di cavalleria; 4° ufficiali di artiglieria; 5° ufficiali del genio; 6° ufficiali medici; 7° ufficiali chimici-farmacisti; 8° ufficiali di commissariato; 9° ufficiali di sussistenza; 10° ufficiali di amministrazione; 11° ufficiali veterinari. Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'articolo 23.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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