Legge 115/1934
Art. 3 — I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti: a) la moglie,…
Art. 3. I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti: a) la moglie, anche se separata legalmente, purche' con diritto agli alimenti; b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti - o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile - adottivi) e figliastri, purche' minori degli anni 14 od anche di eta' superiore, se inabili al lavoro; c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), padrigni e matrigne, purche' abbiano compiuto 64 anni di eta' ovvero siano inabili al lavoro; d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di eta' superiore se inabili al lavoro; e) avo ed ava, purche' vedova, che abbiano compiuto i 64 anni di eta' ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di eta' superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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