Legge 115/1934
Art. 2 — Il soccorso di cui all'art
Art. 2. Il soccorso di cui all'art. 1 puo' essere concesso anche ai congiunti: a) dei militari della Regia guardia di finanza; b) degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialita' (indipendentemente dai loro obblighi militari); c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente pero' se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta; d) degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare. Il soccorso pero' puo' essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualita' del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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