Legge 115/1934
Art. 1 — Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sot…
Art. 1. Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualita' del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purche' risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra. La decorrenza del soccorso e le modalita' di corresponsione sono determinate dal regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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