Legge 115/1934
Art. 4 — In tempo di pace il soccorso giornaliero e' stabilito nella misura seguente: Nei Comuni Negli capoluoghi di p…
Art. 4. In tempo di pace il soccorso giornaliero e' stabilito nella misura seguente: Nei Comuni Negli capoluoghi di pro- vincia o con popo- altri lazione superiore ai 20.000 abitanti Comuni a) per la moglie . . . . . 0,85 0,75 b) per ogni figlio o figliastro . 0,45 0,40 c) per un solo genitore . . . 0,85 0,75 d) per ambedue i genitori . . 1,40 1,30 e) per un fratello o per una sorella . . . . . . . . . . 0,85 0,75 f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella . . . . . . 0,45 0,40 g) per l'avo . . . . . . . 0,85 0,75 h) per l'ava . . . . . . . 0,85 0,75
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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