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Legge 1178/1926

Art. 31 — Spetta al Corpo di commissariato militare marittimo: a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sus…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/31parte di Legge 1178/1926
Art. 31. Spetta al Corpo di commissariato militare marittimo: a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la Regia marina, del vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, dei materiali di consumo e casermaggio, delle dotazioni per mense, nonche' dei tessuti e delle tele di qualunque genere; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina; c) amministrare il fondo scorta per le Regie navi e per gli Enti a terra; sovraintendere alla gestione della cassa dei Comandi militari marittimi, provvedere alla tenuta delle scritture relative; d) imbarcare sulle Regie navi ed avere destinazione presso i Comandi, gli istituti, arsenali e stabilimenti della Regia marina per il funzionamento dei servizi logistici ed amministrativi; e) disimpegnare l'incarico dei capi servizio di segreteria presso Enti militari a terra; f) coadiuvare gli ufficiali di vascello nelle ispezioni generali; g) eseguire le ispezioni tecnico-amministrative e contabilita' dei servizi direttamente gestiti, precedere alla regolamentazione dei servizi stessi, e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo; h) far parte del Consiglio superiore di marina; i) provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamenti, o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di commissariato. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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