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Legge 1178/1926

Art. 30 — Spetta al Corpo sanitario militare marittimo: A) Agli ufficiali medici: a) il servizio medico chirurgico occo…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/30parte di Legge 1178/1926
Art. 30. Spetta al Corpo sanitario militare marittimo: A) Agli ufficiali medici: a) il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina; c) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo; d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; e) mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione; f) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina; g) far parte del Consiglio superiore di marina. B) Agli ufficiali chimici farmacisti: Il servizio farmaceutico.

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