Legge 1178/1926
Art. 32 — Spetta al Corpo delle capitanerie di porto: a) coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste …
Art. 32. Spetta al Corpo delle capitanerie di porto: a) coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile; b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attivita' che in essi si svolgono; c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovraintendere all'Istituto della proprieta' ed ipoteca navale; d) verificare l'armamento e l'idoneita' delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi; e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare; f) provvedere alla inscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare; g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi; h) amministrare il Demanio pubblico marittimo; i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori; l) presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata; m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare; n) far parte del Consiglio superiore della marina mercantile; o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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