D.P.R. 120/2017
Art. 29 — Clausola di riconoscimento reciproco
Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco 1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Note all'art. 29: - Il regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 13 agosto 2008, n. L 218.
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- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 48, comma 3) la modifica dell'art. 29.
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