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D.P.R. 120/2017

Art. 28 — Controlli e ispezioni

ELI /it/dpr/2017/06/13/120/art/28parte di D.P.R. 120/2017
Art. 28. Controlli e ispezioni 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

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