D.P.R. 120/2017
Art. 30 — Clausola di invarianza finanziaria
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.
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- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 48, comma 3) la modifica dell'art. 30.
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