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D.P.R. 204/2006

Art. 5 — Compiti del Presidente

ELI /it/dpr/2006/04/27/204/art/5parte di D.P.R. 204/2006
Art. 5. Compiti del Presidente 1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'assemblea generale; b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici; c) assegna gli affari alle sezioni; d) programma le sedute dell'assemblea generale; e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni; f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attivita' del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalita' istituzionali dell'attivita' svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonche' della adeguatezza della struttura; g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale; h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9; i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore. 2. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un presidente di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore. 3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' integrata con il Presidente del Consiglio superiore. Nota all'art. 5: - Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' il seguente: «Art. 2 (Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti). - 1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza. 3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate. 4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.».

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