D.P.R. 204/2006
Art. 4 — Assemblea generale
Art. 4. Assemblea generale 1. L'assemblea generale e' costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonche' da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore. 2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarieta', il Presidente assegna all'esame dell'assemblea.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 3, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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