D.P.R. 204/2006
Art. 3 — Composizione
Art. 3. Composizione 1. Il Consiglio superiore e' costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio. 2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore. 3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono: a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacita' ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente; b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato; c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonche' due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa; d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualita' tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore; e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonche' in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore. 4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio: a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna; c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) il Capo Dipartimento della protezione civile; e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; g) il direttore dell'Agenzia del territorio; h) il direttore dell'Agenzia del demanio; i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa; l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina; m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita' culturali; n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attivita' culturali; p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali; q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po. 5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera e' localizzata, nonche' un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente. 6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare. 7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati. Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. (Omissis). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. (Omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. (Omissis).».
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 27, comma 7) la soppressione della lettera h) dell'art…
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 3, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 204/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.