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D.P.R. 204/2006

Art. 6 — Sezioni

ELI /it/dpr/2006/04/27/204/art/6parte di D.P.R. 204/2006
Art. 6. Sezioni 1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito indicato: a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione; b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali; c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna; d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative; e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche; f) assetto del territorio, questioni ambientali; g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche. 2. I presidenti di sezione: a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni; b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni; c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito. 3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta' dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale. 4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore e' costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non piu' di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e' sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore.

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